Art. 651 c.c. Codice Civile

Articolo 651. Il legato di cosa dell’onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all’onerato o al terzo. In questo ultimo caso l’onerato è obbligato (1137) ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario (1478), ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo (1474).

Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido.


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