Art. 2521 c.c. Codice Civile

Articolo 2521 Quote ed azioni. Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a L. 80 milioni, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma (2532).

Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a L. 50.000 ( 1) Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a L. 1 milione.

Alle azioni si applicano le disposizioni degli artt. 2346, 2347, 2348, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non è indicato l’ammontare del ca pitale, né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.


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