Articolo 1504. Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di riscatto nei confronti del compratore pu ottenere il rilascio della cosa anche dai successivi acquirenti, purch il patto sia ad essi opponibile (2653, n. 3).
Se l’alienazione stata notificata al venditore, il riscatto deve essere esercitato in confronto del terzo acquirente.