Art. 2435 bis c.c. Codice Civile

Articolo 2435. Le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti:

a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale 3.090 milioni di lire;

b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.180 milioni di lire;

c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’Articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; dalle voci B I e B II dell’attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci C II dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo.

Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell’Articolo 2426 e dai nn. 2, 3, 7, 9, 10,12,13, li, 15,16 e 17 dell’Articolo 2427; le indicazioni richieste dal n. 6 dell’Articolo 2427 sono riferite all’importo globale dei debiti iscritti in bilancio.

Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell’Articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.


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