Articolo 2329.Per procedere alla costituzione della società è necessario
1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
2) che siano versati presso un istituto di credito (att. 251) almeno i tre decimi dei conferimenti in danaro;
3) che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.
Le somme depositate a norma del n. 2 del comma precedente non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l’avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese. L’istituto di credito è responsabile nei confronti della società e dei terzi per l’inosservanza del presente divieto.
Se non entro anno dal deposito l’iscrizione non ha avuto luogo , le somme di cui al comma precedente devono essere restituite ai sottoscrittori. (2475).
NOTA La costituzione di società con capitale superiore a 10 miliardi è subordinata a preventiva autorizzazione del Ministero del tesoro (Legge 4 giugno 1985, n. 281).