Art. 2330 c.c. Codice Civile

Articolo 2330. Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo entro trenta giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti l’avvenuto versamento dei decimi in danaro e, per i conferimenti di beni in natura o di crediti, la relazione indicata nell’Articolo 2343, nonché le eventuali autorizzazioni richieste per la costituzione della società.

Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito dell’atto costitutivo e degli allegati nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.

Il tribunale, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione della società, e sentito il pubblico ministero, ordina l’iscrizione della società nel registro.

Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti alla corte di appello entro trenta giorni (2964) dalla comunicazione.

Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l’Articolo 2299.


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