Articolo 293. I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.
Art. 293 c.c. Codice Civile
Art. 291 »
« Art. 294
Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata
Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Pubblica questo articolo nel tuo sito:
Leggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:
