Art. 779 c.c. Codice Civile

Articolo 779. E’ nulla (1418 e seguenti) la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto (385 e seguenti) o sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo.

Si applicano le disposizioni dell’Articolo 599.


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