Articolo 1427. Il contraente, il cui consenso fu dato per errore (1428 e seguenti), estorto con violenza (1434 e seguenti) o carpito con dolo, pu chiedere l’annullamento del contratto (1439 e seguenti) secondo le disposizioni seguenti (122, 624).
Art. 1427 c.c. Codice Civile
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