Articolo 782. L’amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del pretore. Questi, quando lo crede opportuno, può prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.
Gli atti del curatore che eccedono l’ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal pretore.