Art. 640 c.c. Codice Civile

Articolo 640. Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione sospensiva o dopo un certo tempo, l’onerato può essere costretto (Cod. Proc. Civ. 750) a dare idonea garanzia (1179) al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

La garanzia può essere imposta anche al legatario quando il legato è a termine finale.


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