Articolo 166-bis. E’ nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote.
Art. 166 bis c.c. Codice Civile
Art. 166 »
« Art. 167
Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata
Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Pubblica questo articolo nel tuo sito:
Leggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:
