Articolo 166. Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall’inabilitato (415) o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione, è necessaria l’assistenza del curatore già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.
Art. 166 c.c. Codice Civile
Art. 165 »
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