Art. 2681 c.c. Codice Civile

Articolo 2681 Divieto di rimozione dei registri. I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall’ufficio del conservatore, fuorché per ordine di una corte d’appello, qualora ne sia riconosciuta la necessità, e mediante le cautele determinate dalla stessa corte.


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