Art. 1329 c.c. Codice Civile

Articolo 1329. Se il proponente si obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca senza effetto.

Nell’ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacit (414) del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell’affare o altre circostanze escludano tale efficacia.


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