Art. 1290 c.c. Codice Civile

Articolo 1290. Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili (1257) e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l’equivalente di quella che divenuta impossibile per l’ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi pu domandare l’equivalente dell’una o dell’altra.


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