Articolo 1990. La promessa pu essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall’articolo precedente solo per giusta causa, purch la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
In nessun caso la revoca pu avere effetto se la situazione prevista nella promessa si gi verificata o se l’azione gi stata compiuta.