Art. 1990 c.c. Codice Civile

Articolo 1990. La promessa pu essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall’articolo precedente solo per giusta causa, purch la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.

In nessun caso la revoca pu avere effetto se la situazione prevista nella promessa si gi verificata o se l’azione gi stata compiuta.


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