Art. 724 c.c. Codice Civile

Articolo 724. I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo (737 e seguenti), conferiscono tutto ciò che è stato loro donato.

Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.


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