Articolo 724. I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo (737 e seguenti), conferiscono tutto ciò che è stato loro donato.
Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.