Articolo 135. E’ punito con l’ammenda da L. 40.000 a L. 200.000 l’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all’Articolo 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell’Articolo 97.
Art. 135 c.c. Codice Civile
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