Art. 709 c.c. Codice Civile

Articolo 709. L’esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l’anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l’anno (Cod. Proc. Civ. 263).

Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari (703).

Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente (1292), per la gestione comune.

Il testatore non può esonerare l’esecutore testamentario dall’obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione.


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