Articolo 1226. Se il danno non pu essere provato nel suo preciso ammontare, liquidato dal giudice con valutazione equitativa (2056 e seguenti).
Art. 1226 c.c. Codice Civile
Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata
Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Pubblica questo articolo nel tuo sito:
Leggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:
