Art. 460 c.c. Codice Civile

Articolo 460. Il chiamato all’eredità può esercitare le azioni possessorie (Cod. Civ.1168 e seguenti) a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione (Cod. Civ.1146).

Egli inoltre può compiere atti conservativi (Cod. Proc. Civ. 670) di vigilanza e di amministrazione temporanea (Cod. Civ. 486), e può farsi autorizzare dall’autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio (Cod. Proc. Civ. 747, 748).

Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell’eredità a norma dell’Articolo 528.


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