Art. 1462 c.c. Codice Civile

Articolo 1462. La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non pu opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullit (1418 e seguenti), di annullabilit (1425 e seguenti) e di rescissione (1447 e seguenti) del contratto.

Nei casi in cui la clausola efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, pu tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se nel caso, una cauzione (att. 167; Cod. Proc. Civ.1 19).


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