Art. 352 c.c. Codice Civile

Articolo 352. Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall’assumere o dal continuare l’esercizio della tutela (353):

1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell’articolo precedente;

2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d’anime;

3) abrogato;

4) i militari in attività di servizio;

5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque

6) chi ha più di tre figli minori;

7) chi esercita altra tutela;

8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;

9) chi ha missione dal Governo fuori dello Stato o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.


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