Articolo 352. Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall’assumere o dal continuare l’esercizio della tutela (353):
1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell’articolo precedente;
2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d’anime;
3) abrogato;
4) i militari in attività di servizio;
5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque
6) chi ha più di tre figli minori;
7) chi esercita altra tutela;
8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
9) chi ha missione dal Governo fuori dello Stato o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.