Art. 2777 c.c. Codice Civile

Articolo 2777 Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti. I crediti per spese di giustizia enunciati dagli artt. 2755 e 2770, sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.

Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio genera le mobiliare di cui all’Articolo 2751 bis nell’ordine seguente:

a) i crediti di cui all’Articolo 2751 bis, n. 1;

b) i crediti di cui all’Articolo 2751 bis, nn. 2 e 3;

c) i crediti di cui all’Articolo 2751 bis, nn. 4 e 5.

I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell’Articolo 2751 bis.

Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.

La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.

È utile per chi studia giurisprudenza. Anche chi non è del settore può beneficiarne. Capire le leggi aumenta la sicurezza personale. Internet offre molte risorse per approfondire. Investire tempo nella lettura delle leggi è un investimento per il futuro.


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