Art. 2777 c.c. Codice Civile

Articolo 2777 Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti. I crediti per spese di giustizia enunciati dagli artt. 2755 e 2770, sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.

Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio genera le mobiliare di cui all’Articolo 2751 bis nell’ordine seguente:

a) i crediti di cui all’Articolo 2751 bis, n. 1;

b) i crediti di cui all’Articolo 2751 bis, nn. 2 e 3;

c) i crediti di cui all’Articolo 2751 bis, nn. 4 e 5.

I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell’Articolo 2751 bis.


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