Art. 1225 c.c. Codice Civile

Articolo 1225. Se l’inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui sorta l’obbligazione.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 1225"