Art. 1084 c.c. Codice Civile

Articolo 1084. Per l’esercizio della servitù di presa d’acqua, quando non dispone il titolo o non è possibile riferirsi al possesso (1066), si osservano gli usi locali.

In mancanza di tali usi si osservano le disposizioni dei tre articoli seguenti.


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