Art. 2820 c.c. Codice Civile

Articolo 2820 Sentenze straniere. Si può parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie straniere, dopo che ne è stata dichiarata l’efficacia dall’autorità giudiziaria italiana (Cod. Proc. Civ. 797) salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente.


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