Art. 599 c.c. Codice Civile

Articolo 599. Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli artt. 592, 593, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d’interposta persona.

Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l’incapace (738, 740, 779, 780, 2728).

NOTA Il primo comma è stato dichiarato illegittimo (Corte Costit. 28 dicembre 1970).


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