Art. 1187 c.c. Codice Civile

Articolo 1187. Il termine fissato per l’adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell’Articolo 2963.

La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi.

E’ salva in ogni caso una diversa pattuizione.


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