Art. 2259 c.c. Codice Civile

Articolo 2259. La revoca dell’amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa.

L’amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato (1723 e seguenti).

La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.


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