1. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllanti o partecipanti in almeno un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 217.
2. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllate da una impresa di partecipazione assicurativa, da un’impresa di partecipazione finanziaria mista o da un’impresa
di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 218.
3. Per la vigilanza supplementare sulle sedi secondarie che sono istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 218, salvo, per le imprese di assicurazione, che le medesime sedi siano già soggette alla vigilanza complessiva di solvibilità esercitata dall’autorità di un altro Stato membro.