Art. 149 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 149. 1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall’imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria.

2. Sull’originale dell’avviso o della convocazione sono annotati il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, il giorno e l’ora della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell’articolo 157 commi 1 e 2. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo.

4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma.

Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.

La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.

È utile per chi studia giurisprudenza. Anche chi non è del settore può beneficiarne. Capire le leggi aumenta la sicurezza personale. Internet offre molte risorse per approfondire. Investire tempo nella lettura delle leggi è un investimento per il futuro.


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