Art. 46

1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto rappresenta la quota di garanzia.

2. La quota di garanzia dell’impresa che esercita i rami vita, fermi restando i limiti stabiliti per la

misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non può in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro.

3. La quota di garanzia dell’impresa che esercita i rami danni, fermi restando i limiti stabiliti per

la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non può in nessun caso essere inferiore a due milioni di euro. Qualora l’impresa sia autorizzata all’esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e

15 di cui all’articolo 2, comma 3, la quota di garanzia non può in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro. Qualora l’autorizzazione comprenda più rami di assicurazione si ha riguardo al solo ramo per il cui esercizio è richiesto l’importo più elevato.

3-bis. L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dei rami danni che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione dispone, rispetto a tutte le attività esercitate, della quota di garanzia conformemente all’articolo 66-sexies, nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

1) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;

2) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;

3) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali.

4. La quota di garanzia è coperta esclusivamente mediante gli elementi patrimoniali di cui all’articolo 44, comma 2, al netto degli elementi immateriali di cui al provvedimento previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

5. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati annualmente, con regolamento adottato dall’ISVAP, in base all’incremento dell’indice europeo dei prezzi al consumo, pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori al cinque per cento.


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