Art. 58

1. L’impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende esercitare esclusivamente l’attività di riassicurazione è autorizzata dall’ISVAP, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall’articolo 59.

2. L’autorizzazione è rilasciata per uno o più dei rami vita o per uno o più dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno o più dei rami vita e danni.

3. L’autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di

prestazione di servizi, nonché per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali Stati.


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