Art. 202

1. Il trasferimento del portafoglio dell’impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e la medesima operazione effettuata dalla sede secondaria di un’impresa con

sede legale in uno Stato terzo sono sottoposti, a cura della cedente, all’autorizzazione preventiva dell’ISVAP, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. L’ISVAP verifica che l’impresa cessionaria, qualora stabilita nel

territorio della Repubblica, soddisfi le condizioni di accesso e comunque disponga del margine di solvibilità richiesto.

2. La fusione e la scissione delle imprese di riassicurazione, alle quali prenda parte almeno un’impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, è autorizzata secondo le disposizioni di cui all’articolo 201, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi richiamata la corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione. Si applica l’articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 202"