Art. 216

1. L’ISVAP, avuto riguardo alla tipologia e alla rilevanza economica delle operazioni, individua con regolamento, in conformità all’articolo 215, comma 4, le operazioni da assoggettare a comunicazione periodica successiva, con cadenza almeno annuale, e quelle da assoggettare ad un regime di comunicazione preventiva fissando, altresì, le modalità e i termini per le comunicazioni stesse.

2. Se risulta che un’operazione soggetta a comunicazione preventiva determina gli effetti negativi di cui all’articolo 215, comma 4, o può arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o per gli interessi delle imprese di

assicurazione cedenti, l’ISVAP vieta all’impresa, con provvedimento motivato il compimento dell’operazione entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione.

3. Se la documentazione prodotta in relazione alla comunicazione preventiva risulta incompleta o insufficiente, l’ISVAP richiede i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Il termine è invece sospeso se l’ISVAP formula rilievi o chiede ulteriori informazioni in relazione all’operazione e continua a decorrere dalla ricezione della documentazione prodotta.

4. L’ISVAP, qualora accerti che le operazioni soggette a comunicazione periodica successiva o quelle per le quali è stata omessa la comunicazione preventiva producono o rischiano di produrre effetti negativi per la solvibilità dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione o pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative ordina all’impresa di assicurazione o di riassicurazione di porre in atto le misure idonee a

rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 216"