Art. 203

1. L’ISVAP consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività richiesta da qualsiasi impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi in una delle seguenti condizioni:

1) sia controllata da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro;

2) sia controllata da un’impresa che controlla un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro;

3) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un’impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro.

2. L’ISVAP, altresì, consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell’autorizzazione ad un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni:

1) sia controllata da una banca o da un’impresa di investimento autorizzata nell’Unione europea;

2) sia controllata da un’impresa che controlla una banca o un’impresa di investimento autorizzata nell’Unione europea;

c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una banca o un’impresa di investimento autorizzata nell’Unione europea.

3. L’ISVAP scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorità competenti rilevanti ai sensi delle rilevanti disposizioni dell’ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario le informazioni utili a valutare l’idoneità degli azionisti e la reputazione e l’esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un’altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell’attività.


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