Articolo 2260. I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato (1710 e seguenti).
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società (1292 e seguenti) per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.