Articolo 722. 1. La custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall’articolo 303 comma 4, fermo quanto previsto dall’articolo 304 comma 4 (1).
(1) Articolo così sostituito dall’Articolo 10, comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Articolo 722
Custodia cautelare all’estero
1. La custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall’articolo 303 comma 4, fermo quanto previsto dall’articolo 304 comma 4 (1).
(1) Articolo così sostituito dall’Articolo 10, comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Articolo 722
Custodia cautelare all’estero
1. La custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall’articolo 303 comma 4, fermo quanto previsto dall’articolo 304 comma 4 (1).
(1) Articolo così sostituito dall’Articolo 10, comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Articolo 722
Custodia cautelare all’estero
1. La custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall’articolo 303 comma 4, fermo quanto previsto dall’articolo 304 comma 4 (1).
(1) Articolo così sostituito dall’Articolo 10, comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.