Art. 722 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 722. 1. La custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall’articolo 303 comma 4, fermo quanto previsto dall’articolo 304 comma 4 (1).

(1) Articolo così sostituito dall’Articolo 10, comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

Articolo 722

Custodia cautelare all’estero

1. La custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall’articolo 303 comma 4, fermo quanto previsto dall’articolo 304 comma 4 (1).

(1) Articolo così sostituito dall’Articolo 10, comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

Articolo 722

Custodia cautelare all’estero

1. La custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall’articolo 303 comma 4, fermo quanto previsto dall’articolo 304 comma 4 (1).

(1) Articolo così sostituito dall’Articolo 10, comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

Articolo 722

Custodia cautelare all’estero

1. La custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall’articolo 303 comma 4, fermo quanto previsto dall’articolo 304 comma 4 (1).

(1) Articolo così sostituito dall’Articolo 10, comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.


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