Art. 700 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 700. 1. L’estradizione è consentita soltanto sulla base di una domanda alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla domanda stessa.

2. Alla domanda devono essere allegati:

a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata l’estradizione, con l’indicazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;

b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l’indicazione se per il fatto per cui è domandata l’estradizione è prevista dalla legge dello Stato estero la pena di morte e, in tal caso, quali assicurazioni lo Stato richiedente fornisce che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, che non sarà eseguita;

c) i dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta a determinare l’identità e la nazionalità della persona della quale è domandata l’estradizione.


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