Art. 291 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 291. 1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonchè tutti gli elementi a favore dell’imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate (1).

1 bis. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice può disporre misure meno gravi solo se il pubblico ministero non ha espressamente richiesto di provvedere esclusivamente in ordine alle misure indicate (1).

2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l’urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall’articolo 274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell’articolo 27.

(1) Comma così sostituito dall’Articolo 8, comma 1, L. 8 agosto 1995, n. 332.

(2) Comma aggiunto dall’Articolo 12, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 e successivamente abrogato dall’Articolo 8, comma 2, L. 8 agosto 1995, n. 332.


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