Art. 558 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 558. 1. Se entro il termine indicato negli articoli 555 comma 1 lettera e e 556 comma 1 l’imputato non presenta richiesta di definizione anticipata del procedimento ovvero se il pubblico ministero non presta il proprio consenso, il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento, lo trasmette al pretore unitamente al decreto di citazione a giudizio e dispone la citazione della persona offesa.

2. La citazione della persona offesa è notificata almeno cinque giorni prima della data dell’udienza indicata nel decreto di citazione.

3. Il pretore, se non deve applicare la disposizione prevista dall’articolo 469, procede al dibattimento a norma dell’articolo 567.

Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.

La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.

È utile per chi studia giurisprudenza. Anche chi non è del settore può beneficiarne. Capire le leggi aumenta la sicurezza personale. Internet offre molte risorse per approfondire. Investire tempo nella lettura delle leggi è un investimento per il futuro.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 558"