Articolo 373. Falsa perizia o interpretazione. Il perito o l’interprete che, nominato dall’Autorità giudiziaria, dà parere o interpretazione mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell’articolo precedente.
La condanna importa, oltre l’interdizione dai pubblici uffici, la interdizione dalla professione o dall’arte.