Articolo 362. 1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203 (1).
(1) Comma così modificato dall’Articolo 5, comma 2, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.