Art. 557 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 557. 1. Se entro il termine previsto dall’articolo 555 comma 1 lettera e l’imputato presenta richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 ovvero domanda di oblazione, il pubblico ministero provvede sulla richiesta entro cinque giorni e, se presta il consenso, trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari a norma dell’articolo 556 comma 2.


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