Art. 554 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 554. 1. Concluse le indagini, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari con richiesta di archiviazione o di decreto penale di condanna ovvero emette decreto di citazione a giudizio.

2. Il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione, restituisce con ordinanza gli atti al pubblico ministero, disponendo che, entro dieci giorni, questi formuli l’imputazione ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 555 e seguenti. L’ordinanza è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello. Si applicano le disposizioni dell’articolo 412 (1).

3. La richiesta di decreto penale di condanna, contenente la formulazione dell’imputazione, deve essere presentata entro il termine previsto dall’articolo 553 comma 1.

4. Il decreto di citazione a giudizio è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicate nell’articolo 416 comma 2.

(1) Con sentenza n. 445 del 12 ottobre 1990 la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui non prevede che, di fronte ad una richiesta di archiviazione presentata per infondatezza della notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il loro compimento.

Titolo III: ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO


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