Articolo 555. 1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:
a) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonchè le generalità delle altre parti private, con l’indicazione dei difensori;
b) l’indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;
c) l’enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l’indicazione del pretore competente per il giudizio nonchè del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, con l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;
e) l’avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l’imputato può chiedere, mediante richiesta depositata nell’ufficio del pubblico ministero entro quindici giorni dalla notificazione, il giudizio abbreviato ovvero l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444 ovvero presentare domanda di oblazione;
f ) l’avviso che l’imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore d’ufficio;
g) l’avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;
h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell’ausiliario che lo assiste.
2. Il decreto è nullo se non è preceduto dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 375, comma 3, ovvero se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c), d), f) (1).
3. Il decreto è notificato all’imputato e al suo difensore almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il giudizio.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 11 dicembre 1995, n. 497, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede la nullità del decreto di citazione a giudizio per mancanza o insufficiente indicazione del requisito previsto dal comma 1, lett. e). Successivamente il comma è stato così modificato dall’Articolo 2, comma 3, L. 16 luglio 1997, n. 234.
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