Art. 1239 c.c. Codice Civile

Articolo 1239. La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori (1936, 1945).

La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l’intero.


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