Art. 47 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 47. 1. La richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta (1).

2. La Corte di cassazione può disporre con ordinanza la sospensione del processo. La sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti.

(1)La Corte costituzionale, con sentenza 22 ottobre 1996, n. 353, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 47"